Le cure canalari della dottoressa Settesoldi: paradossi dell’autorizzazione

25321064La sezione III del TAR del Veneto ha depositato il 14/07/2016 una sentenza nella quale rigetta il ricorso di un odontoiatra di Vicenza avverso il provvedimento del comune che gli inibiva l’esercizio in assenza di autorizzazione regionale.

Il provvedimento della sezione terza del TAR, presidente Oria Settesoldi, a dir la verità lascia abbastanza perplessi.

Anzitutto la grammatica: un esempio per tutti, a pagina 4, scrivono: “comportino sicurezza”, laddove il concetto sottinteso avrebbe dovuto portare a scrivere “comportino rischi per la sicurezza”. Va da sé che l’italiano ammette i sottintesi, ma sottintendere parole che capovolgono completamente il senso di una frase appare, davvero, eccessivo.

Tutto il documento sembra stilato nel medesimo modo approssimativo e trascurato, ci si consenta però di soffermarci su alcuni aspetti.

Pagina 5 è il concentrato di tali approssimazioni, non c’è riga che non faccia drizzare i capelli.

Si comincia affermando che “sono irrilevanti le censure di legittimità costituzionale”. Ma come, è assolutamente assodato che nessun provvedimento regionale o comunale che sia può limitare la libertà di esercizio professionale in assenza di adeguate disposizioni nazionali, non esclusa, anzi a maggior ragione “in materia (‘tutela della salute’) di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, spetta al primo la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle seconde compete la disciplina attuativa di tali principi” (Corte Costituzionale 5/5/2006, n.181).

La possibilità che la salute sia tutelata diversamente in Veneto e in Emilia Romagna, o che un professionista sia soggetto a regolamentazioni diverse, o che il diritto al lavoro sia diversamente garantito tra diverse regioni, tutto questo sarebbe “irrilevante” dal punto di vista costituzionale? Oibò! Siamo davvero senza parole!

Al discorrere della sezione del TAR sfugge però che l’argomento del contendere non è l’apertura di una struttura sanitaria, ma l’esercizio di una professione. Che un professionista decida di lavorare in un modo o nell’altro, è solamente a sua discrezione, tant’è che lo Stato ha provveduto a verificare il suo titolo di studio e ad abilitarlo espressamente all’esercizio. Come diceva il ministro Bindi, per il singolo professionista l’autorizzazione regionale rappresenta null’altro che un duplicato dell’abilitazione professionale. E tutto questo sarebbe irrilevante come legittimità costituzionale?

Il ragionamento della III sezione poggia sul fatto che l’attività esercitata dal collega vicentino possa essere rischiosa per la salute del paziente e tale convinzione è tratta “Dalla targa apposta … e dalle fotografie allegate”, le quali documenterebbero, supponiamo, il possesso di attrezzature usate appunto per attività invasive.

Difficile credere che un laureato abbia potuto scrivere affermazioni simili. Quindi, se questo è il ragionamento, qualunque “medico-chirurgo” effettua prestazioni di cardio chirurgia, di ortopedia, di neurochirurgia, etc etc ? Quindi un qualunque avvocato svolge consulenza di diritto civile, amministrativo, penale, fiscale, tributario, fallimentare, societario? Ma chi è che potrebbe capire il senso di una affermazione di questo genere (sempre a pagina 5): “presentandosi il ricorrente al pubblico come medico-chirurgo, l’autorizzazione all’esercizio era, dunque, necessaria”? Suvvia, dottoressa Settesoldi, se è convinta di codesta affermazione, se non l’ha scritta in una crisi di sonno, la preghiamo di richiedere l’autorizzazione anche agli studi dei medici legali, i quali anche si presentano al pubblico come medici-chirurghi. Suvvia!

Onestamente è difficile trovare una qualunque giustificazione a tale affermazione.

La seconda è altrettanto bizzarra: le fotografie documenterebbero il possesso di attrezzature che provano lo svolgimento di attività invasive. Bene. Quali attrezzature? La prova documentale delle fotografie sembra lasciata alla pura e semplice immaginazione dei giudici, poiché la dott.ssa Oria Settesoldi è convinta che ivi si svolgano tali attività, tali attività ivi si svolgono. Alla faccia della certezza del diritto. Ovvio che non possiamo negare ai giudice l’esercizio di un certo grado di discrezionalità, ma qui pare che siamo all’arbitrio puro. Ci dica, dottoressa: quali sono le attrezzature fotografate che giustificherebbero la sua sentenza?

Poi, sempre a pagina 5, si legge l’elenco delle prestazioni invasive: “alle cure canalari, alle devitalizzazioni, alle estrazioni dentarie e agli interventi di piccola chirurgia ambulatoriale (es.otturazione di un dente), attività queste ultime che non possono che essere considerate invasive e pericolose per la salute del paziente”.

Scusate, ma se diciamo che un giudice è ignorante o confuso, cosa rischiamo?

Analizziamo una per una queste affermazioni:

  • le cure canalari e le devitalizzazioni a noi, poveri ignoranti odontoiatri, risultano la medesima attività. Poichè nella sentenza vengono elencate separatamente, supponiamo che per la III sezione del TAR Veneto siano attività differenti. Restiamo a disposizione per delucidazioni.
  • Le estrazioni dentarie sarebbero attività invasive? Tutte? Quindi le mamme che tolgono i dentini da latte ai bambini compiono un abuso di professione perchè non hanno la laurea e un illecito amministrativo perchè la cucina non è una struttura sanitaria autorizzata? E il nonno che perde il dente per paradentosi come il buon curato d’Ars anche?
  • Tra gli interventi di piccola chirurgia ambulatoria la dottoressa Settesoldi esemplifica: “es.otturazione di un dente”. Ma va? E noi che eravamo convinti che le otturazioni fossero attività conservative. Eppoi scopriamo che tutte le otturazioni invece sono “piccoli interventi di chirurgia orale” e sono invasive, anche quelle estetiche che si realizzano senza neppure un goccio di anestesia locale? Davvero ne è convinta?

Questo scarno elenco a nostro personale parere evidenzia in modo incontrovertibile l’ignoranza odontoiatrica di chi l’ha stilato, nonchè l’assoluta illogicità quando si vorrebbe far discendere da un qualche elenco la conclusione che “non possono che essere considerate invasive”. Ma davvero? E sono sicuramente più pericolose di quello che fanno le parrucchiere, i barbieri, i piercing, i tattuaggi? Cioè, signor giudice, ci consenta: la rilevanza costituzionale sta proprio in questo: che le prestazioni che “non possono che essere considerate invasive” non possono essere decise dal giudice, ma neppure dal comune e tantomeno dalla regione, proprio per la rilevanza costituzionale della tutela della salute, perchè non possiamo rischiare che in una regione la salute venga tutelata e in un’altra no, che un cittadino muoia e un altro viva perchè il ricorso è finito in mano ad un giudice piuttosto che ad un altro. Le prestazioni invasive possono essere determinate solo a livello nazionale, perchè ogni singolo cittadino ha il diritto alla medesima tutela su tutto il territorio nazionale. Dopo Brexit possiamo chiederci se questa tutela debba essere uguale per tutti i cittadini della comunità europea, ma in ogni caso mai e poi mai possiamo tutelare diversamente i veneti dai lombardi.

A fine di pagina 5 leggiamo un argomento che potrebbe, forse, avere un peso maggiore. Leggiamo infatti che sono state rilevate “numerose mancanze imputabili al ricorrente (tra cui spiccano quelle relative alla non corretta definizione del sistema di sterilizzazione)”. Cioè, pare di capire che il collega non sterilizzasse appropriatamente le proprie attrezzature. Ma par di capire, perchè la lettera dice altro: “corretta definizione”! Che roba è la corretta definizione di un sistema di sterilizzazione? Davvero, dopo anni e anni di studio, non ci viene in mente. Dal punto di vista didattico o di ricerca o di relazione in qualche ambito, la sterilizzazione può essere definita in modo corretto o meno. Ma dal punto di vista pratico, della salute del paziente cioè, la strumentazione o è sterilizzata o non è sterilizzata. E la sterilizzazione non è un optional che può essere deciso da un giudice o da un funzionario ASL. La sterilizzazione è un obiettivo che va raggiunto in funzione di determinate attività. Ad esempio in conservativa la sterilità non serve. In protesi mobile neppure. È indispensabile in chirurgia parodontale o in implantologia. Ma chi può decidere se in quello studio le metodiche di sterilizzazione sono adeguate o meno? Un giudice che distingue cura canalare da devitalizzazione? Suvvia!

Di una cosa possiamo essere certi: nessuna segnalazione ci è giunta sinora circa epidemie di epatite B a Vicenza. Quindi la sterilizzazione degli studi odontoiatrici, compreso quello del collega, al momento è adeguata.

Ma, en passant, vorremmo chiedere alla dottoressa Settesoldi se ritiene che i funzionari ASL che ritengono non adeguata la “definizione” del sistema di sterilizzazione del collega, abbiano verificato anche la definizione del sistema di sterilizzazione delle strutture della loro ASL e dovrebbero spiegarci come mai nella loro ASL il rischio di contrarre l’epatite B è 10 (dieci) volte superiore rispetto agli studi odontoiatrici privati.

In ogni caso, anche se fossero provate e documentate gravi carenze di sterilizzazione, esse non giustificano in alcun modo la richiesta di autorizzazione. Ma cosa c’entra? La legge non può essere una produzione creativa che corregge le storture sociali modellandosi a seconda del buon senso del giudice. O lo studio è soggetto ad autorizzazione, qualunque sia la sua definizione di sterilizzazione, o non lo è. Punto.

A questo punto cosa dovrebbe fare il collega? A nostro modesto avviso dovrebbe immediatamente proporre ricorso. Certo, si può essere sfortunati e incappare in strani giudici. Ma si spera che non tutti i giudici scrivano le sentenze nel dormiveglia!

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2 pensieri su “Le cure canalari della dottoressa Settesoldi: paradossi dell’autorizzazione

  1. dal Quotidiano Sanità di oggi Lunedì 3 Ottobre

    Odontoiatria. La giurisprudenza creativa del Tar Veneto

    02 OTT – Gentile direttore,
    il Tar veneto ha detto la sua con la recente sentenza 822. “Le attività riconducibili alle cure canalari, alle devitalizzazioni, alle estrazioni dentarie ed agli interventi di piccola chirurgia ambulatoriale (es. otturazione di un dente) non possono che essere considerate invasive e pericolose per la salute o sicurezza del paziente e quindi richiedono una specifica autorizzazione” da parte dell’Azienda sanitaria locale per il tramite del Comune.
     
    Ha salvato da obblighi autorizzativi la sola igiene orale. Inoltre ha affermato che spetta alla regione individuare i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione: la legge 22 veneta definisce invasive e/o comportanti rischi per il paziente ai sensi della legge 502 tutte le pratiche effettuate in strutture che svolgono assistenza ambulatoriale e una delibera successiva ci mette i locali dove il dentista eroga prestazioni odontostomatologiche.
     
    Il sillogismo è servito: le regioni sono libere di stabilire se il dentista vada o no autorizzato, lo dice la legge nazionale (anche se non è proprio così)! Non è tutto. Poiché il ricorrente fa chirurgia invasiva, per il fatto stesso di definirsi medico chirurgo, afferma il giudice del Tar, la sua attività va sempre autorizzata. E non con il silenzio-assenso, escluso per simili situazioni dalla legge sugli atti amministrativi 241/90, ma con richiesta e assenso scritto!
     
    Non è la prima volta che il TAR veneto, unico nel panorama italiano, esprime questo giudizio. Ce ne fu uno di tenore simile nel 2015 (la 730) e l’avvocato Stefanelli espresse non poche perplessità, ricordando anche che comunque non fanno giurisprudenza. E disse giustamente anche che “…la valutazione sulla complessità delle prestazioni odontoiatriche è puramente clinica e non può essere affidata ad un magistrato…”. Per fortuna sono ben più numerosi i casi in tutta Italia in cui la magistratura ordinaria ha disposto diversamente e con argomenti ben più solidi.
     
    In questo caso, invece, siamo veramente alla giurisprudenza creativa, con argomentazioni che cozzano violentemente con il buon senso e quindi presumo godranno di poca credibilità nei prossimi giudizi. E per fortuna, perché altrimenti ci potrebbero essere gravi conseguenze per tutti noi. L’affermazione che la semplice scritta sulla targa “medico chirurgo” è sinonimo di pratiche invasive è la perfetta rappresentazione di ignoranza della medicina. Ma è anche l’anticamera di esose richieste amministrative nei confronti di tutti i colleghi non odontoiatri che non sono ad esse sottoposti e che potrebbero incolparci di aver contribuito a diffondere questa estensione impropria dell’obbligo.
     
    Per contro, i laureati in odontoiatria che offrono analoghe prestazioni sarebbero dispensati dall’iter autorizzativo, visto che non hanno la targa di medico chirurgo? E le igieniste, spesso considerate avversarie invece che collaboratrici, non avrebbero alcuna incombenza, visto che praticano attività “circoscritta alla sola igiene orale”, al contrario degli odontoiatri? Per non parlare dei problemi medico-legali che potrebbero sorgere ove il paziente mettesse in correlazione suoi guai sopravvenuti a presunte attività “invasive”, quali sono state definite otturazioni e cure canalari.
     
    Al di là di considerazioni che non tengono conto di dati scientifici (e anche di dati statistici), la sentenza 822 trova nel suo finale il massimo dell’assurdo quando dice che appare giustificato il diniego all’autorizzazione dell’attività di odontoiatra adottato dal Comune perché il collega si rifiutava di chiederla.
     
    Dottor Renato Mele
    Odontoiatra libero professionista

    02 ottobre 2016
    © Riproduzione riservata

  2. Gent Direttore,
    l’ orientamento ( cosi si dice ) giurisprudenziale espresso dal Tar Veneto in materia , è profondamente errato sotto tutti i profili li’ esaminati : 1) Attribuire la competenza regionale in materia, è in netto contrasto con Pronunciamenti della Corte Costituzionale. Uno per tutti ”non è il legislatore regionale a poter stabilire quali siano le pratiche terapeutiche ammesse e a quali condizioni” ( C C n° 282 del 26/6/2002).
    2) Mi pare condivisibile la tesi che non possa essere un laureato in giurisprudenza ( Avvocato o Magistrato che sia ) a disquisire su aspetti clinici specifici, quanto meno un CTU.3)Non si puo’ certo condividere un simile costrutto nettamente in contrasto con Sentenze emesse dal Tribunale ordinario di Brescia, dalla Corte di Appello di Catanzaro , dal Tribunale di Fermo nonchè in appello, dalla Corte di Cassazione,da numerose Sentenze del Tar Lazio. Mi pare evidente che non si puo ‘ condividere tutto e il contrario di tutto.4) Non si puo’ non ricordare, peraltro, come gia’ nel 1988 ( circa 30 anni fa ),il Pretore di Mestre dott. Contini , con una lucidissima Sentenza ,escluse che la targa e il rx integrassero un obbligo autorizzativo.
    Cio’ premesso, è evidente che nel nostro Paese le attivita economiche , professionali etc.devono essere regolate dalla certezza del Diritto, pena il disfacimento dei rapporti sociali. Credo, conseguentemente, che anche l’ operativita’ della Magistratura debba vedere applicato il concetto giuridico che viene definito ” Gerarchia delle Fonti ”; nel nostro Ordinamento la norma di fonte inferiore non puo essere in contrasto con la norma di fonte superiore. Mutatis mutandis una Sentenza di grado inferiore non puo essere in contrasto con una di grado superiore. Un modo per evitare le cosidette ” Sentenze creative”, cosi evitando che le problematiche si perpetuino nei lustri.
    Dott. Emilio Archetti

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