Dentisti e Radiografie

RxÈ di qualche giorno fa la notizia che un dentista è stato condannato per non aver consegnato le radiografie al paziente.

Dalle notizie di stampa non siamo ancora riusciti a sapere i particolari della vicenda, sulla quale pertanto è difficile esprimersi. Perciò sarà meglio limitarsi a qualche indicazione generica sul trattamento delle radiografie da parte dei dentisti.

Se le radiografie le porta il paziente, sono sue e al termine delle cure vanno restituite. Non ci piove.Se le radiografie invece le esegue il dentista, deve prestare alcune attenzioni:

  1. le radiografie eseguite dal dentista non possono costituire una prestazione a sè stante. In altri termini un paziente non può rivolgersi ad un dentista per eseguire una radiografia, pagarla e portarsela via perchè il dentista si troverebbe ad esercitare abusivamente la professione di radiologo
  2. la radiografia può essere eseguita solo se è complementare all’attività clinica. Questa complementarietà può essere valutata in base al quesito se l’attività odontoiatrica iniziata possa essere terminata senza la radiografia in oggetto. Ad esempio, una cura canalare può essere conclusa se non viene eseguita una radiografia di controllo? Se durante l’estrazione di un dente si frattura una radice, si può completare l’estrazione senza una radiografia? Ovviamente no
  3. dal criterio precedente va escluso il piano di trattamento: una visita per un piano di trattamento non può iniziare senza adeguata documentazione, pertanto non si può prendere come scusa che per terminare un piano di trattamento è necessario acquisire una panoramica, una TAC, una stratigrafia o altro e considerare queste prestazioni come complementari all’attività clinica. Si tratta di prestazioni indipendenti e di competenza dello specialista in radiologia. Anche a fini medico legali: una cattiva esecuzione o una errata lettura sono responsabilità del radiologo in quei casi. Nel caso che il dentista debba valutare la sigillatura di una canale la responsabilità dell’esecuzione e della lettura della radiografia è invece sua
  4. le radiografie che possono essere eseguite in tempi dilazionati o che possono servire per prestazioni diverse da quella che il dentista ha intrapreso (ad esempio una radiografia che può essere utilizzata per un piano di trattamento da parte di professionisti diversi) sono prestazioni a sè stanti e vanno eseguite da un radiologo
  5. in generale quando un paziente ha un motivo per chiedere una radiografia ci possiamo trovare di fronte a tre ipotesi: o la radiografia è stata eseguita come prestazione a sè stante (quindi abusivamente) o il paziente ha intenzione di avviare una verifica dell’attività del dentista, anche eventualmente a fini medico-legali, oppure il paziente sta cambiando dentista e si tratta semplicemente di comunicazione tra colleghi nell’interesse della salute del paziente
  6. le radiografie eseguite dal dentista come atti complementari dell’attività clinica possono essere trattate nel modo che il curante ritiene opportuno: sviluppate tanto o poco, stampate o non stampate, archiviate o non archiviate, alterate o non alterate. Il paziente si è rivolto al dentista per ricevere una prestazione per la quale il dentista si è servito anche di una o più radiografie: effettuata la prestazione le radiografie hanno l’utilità che il dentista ritiene possano avere
  7. se il dentista archivia le radiografie, tuttavia, quando il paziente ne chiede notizia, deve informarlo di averle archiviate e deve eventualmente fornirne copia o originale. Essendo comunque dati sensibili del paziente, non può conservarli senza informarne il paziente o rifiutarsi di fornirle allo stesso. La comunicazione della conservazione non deve necessariamente essere scritta, può essere implicita nel contratto d’opera
  8. in ogni caso, qualunque cosa il dentista faccia delle radiografie, il registro ex L.187/2000 art.12 comma 1 è obbligatorio. La violazione (la non tenuta del registro) comporta l’arresto fino a 15 giorni e l’ammenda da uno a cinque milioni (di lire!)
  9. se a fine cura il paziente non paga, il dentista non può rifiutare di consegnare le radiografie (o le copie) archiviat come rivalsa. Può dire di non averle conservate (nel qual caso però non può “ritrovarle” in caso di contenzioso). Può consegnare una copia. Può fare quello che vuole, ma i dati del paziente sono del paziente
  10. il paziente non ha diritto di chiedere il cancellamento delle radiografie eseguite dall’archivio del dentista. Perchè l’esecuzione delle Rx deriva da un contratto con il paziente (DL 196/2003 art 24 comma 1a) e perchè la conservazione deriva da un obbligo di legge (L.187/2000. Se il dentista consegna gli originali al paziente è una scelta sua, pericolosa in sede di contenzioso.
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