Programma elettorale Lista Archetti – Brescia

IMG_4228Il dott.Archetti ha inviato agli iscritti all’Ordine di Brescia la lettera che proponiamo qui sotto in vista delle prossime elezioni. Perchè è importante conoscerla? Perchè dimostra che la politica ordinistica si può fare con orizzonti ampi e non solo con piccoli giochetti di careghe e careghine. Abbiamo riportato qualche giorno fa anche il programma di una lista di Roma (vedi qui), e di fatto queste iniziative dimostrano una diffusa insofferenza della base per la gestione verticistica dei nostri organi rappresentativi. Verticistica nel senso di sottratta al pubblico confronto. Un Ordine professionale si distingue da una qualunque altra istituzione perchè i suoi membri sono tutti pari e la sua politica (dell’Ordine) dovrebbe essere appunto l’esito di una approfondita discussione tra pari. Proprio questa discussione oggi è assente. Da un lato certo la colpa è dei meccanismi elettivi dell’Ordine, che la ostacolano o perlomeno non la favoriscono. Dall’altro però la colpa è anche di tanti, forse la maggioranza dei colleghi i quali disinteressandosi della gestione della propria professione meritano il castigo promesso da Platone a gente di tal fatta: di essere governati dai più incapaci!

ELEZIONI ORDINISTICHE 2015/ 2017

PROPOSTA : GESTIRE LA PROFESSIONE

Il rituale delle elezioni ordinistiche é alle porte,trovandoci, verosimilmente, sconfortati e demotivati, forse tentati da un disimpegno. Credo ,tuttavia, che la gravissima situazione socio economica che il nostro Paese sta attraversando ci imponga di intervenire con forza nella gestione determinata e concludente a tutela dei nostri legittimi interessi. Ciò sia per noi che per l’interesse dei nostri figli a cui non possiamo lasciare un futuro privo di prospettive. Non serve certo grande dimestichezza per comprendere come gli indici economici,in aggiunta alla destabilizzazione finanziaria internazionale dovuta anche alla pericolosa unione monetaria, predìcano un peggioramento; il rapporto debito/PIL al 134/100 comporta che il nostro lavoro serva a pagare gli interessi sul debito e dunque senza produrre benessere e senza, peraltro, riuscire ad abbassare il debito stesso che, anzi, sta continuamente lievitando, il valore immobiliare completamente crollato, aste giudiziarie deserte, compro oro in crescita, deflazione quale indice di aumento della povertà. A ciò deve aggiungersi che da quest’anno, in base agli accordi, il debito va abbattuto di 1/20 ogni anno, pena sanzioni da parte della Commissione europea. La desolante ma realistica situazione può essere modificata solo attraverso un intervento combinato finalizzato, da un lato, ad abbassare il debito con pesanti interventi ristrutturativi della P A in generale, abbattendo la burocrazia, abolendo Enti inutili, stabilendo le priorità di spesa e l’assunzione di responsabilità, dall’altro,favorendo la produttività con una fiscalità più favorevole. Anche se é difficile pensare ad un buon esito di tale operazione, ritengo sia doveroso non sottrarci alle nostre responsabilità intervenendo nelle scelte politiche su temi che ci riguardano, evitando di subire passivamente. Illuminante appare l’affermazione fatta da un ex Presidente in una recente Assemblea: ”Le cose non vanno bene, ma ricordatevi che le colpe non sono sempre e solo degli altri, ma anche nostre’‘. Concetto certo condivisibile, ma pare una coraggiosa confessione delle inefficienze e inconcludenze delle varie Amministrazioni ordinistiche succedutesi negli anni, troppo supine alla burocrazia, poco inclini ( o inadatte) a gestire la Professione a 360°, relegando la propria inoperatività all’ombra della settoriale operatività Sindacale. Chiarissimo appare invece il ruolo degli Ordini cosi come definito dalla Corte Costituzionale: ”Agli Ordini é affidato il compito di controllare il corretto esercizio della Professione in una dimensione nazionale e non locale dell’interesse sotteso e della sua infrazionabilità. Ciò a tutela della collettività”.(Sent 405/2005). Un potere dunque estremamente vasto, ma espresso dai nostri Rappresentanti con loquacità evanescente, inconcludente, spesso elusiva. Inutili le critiche fine a se stesse. Passiamo quindi ad esaminare ciò che da me,ma non solo, é stato fatto e ciò che dovrà essere fatto.

Autorizzazioni sanitarie: un esempio da manuale per la concentrazione fra l’aberrazione burocratica e lo scempio del Diritto. La materia ha determinato un danno, in capo agli iscritti, di almeno 5 milioni di euro. Intervenni personalmente all’assemblea del 10 gennaio 2002 ove contestai la legittimità di tali prescrizioni, evidenziando la riserva dello Stato in materia e dunque la incompetenza della Regione alla normazione. Nonostante le mie ulteriori e ripetute richieste scritte, il Consiglio non ha mai ritenuto di studiare la materia forse per disinteresse, ad eccezione dei due Consiglieri odontoiatri che, all’evidenza, non l’hanno capita. In assenza e solitari, io e il dott Bacalini G C di Fermo ci siamo avventurati in una battaglia difficilissima, ma che ha prodotto risultati estremamente confortanti anche per la generalità dei Colleghi. Sperando di poter, a presto, relazionare in modo più esaustivo in una assemblea, qui in breve espongo la materia: con l’introduzione, nel nostro Ordinamento , del D lgs 229/99 il Legislatore ha operato una riscrittura della materia autorizzativa. L’art 8 ter D lgs 229/99 al comma 1 ribadisce l’ onere autorizzativo per le Strutture, gia previsto dall’art 43 L 833/78. Il comma 2 estende onere autorizzativo ai professionisti, ma nelle condizioni lì precisate. Il comma 4 prevede che sia l’Atto di indirizzo e coordinamento ad individuare le procedure di particolare complessità, nonché i pertinenti requisiti; ciò al fine di garantire uniformità territoriale ( C Cost 242/89; C Cost 18/97). Il comma 5 individua la residua potestà regionale che si concretizza nello stabilire modalità e termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione. La Reg Lombardia , in assenza di Atto di indirizzo, autonomamente, ha ritenuto di imporre onere autorizzativo con DGR 5724/01, cosi violando sia la riserva dello Stato, sia le piu elementari nozioni di Diritto, quali la gerarchia delle Fonti e la riserva di Legge ( Corte Costituz.119/06). Il Tribunale di Brescia, valutando la mia posizione , in assenza di autorizzazione regionale, con Sentenza 3228/2007 mi ha” assolto perché il fatto non sussiste” cosi stabilendo che le disposizioni di cui al combinato disposto c 2/4 art 8ter dlgs 229/99 sono riserva dello Stato. Analogamente il tribunale di Fermo, in sede di appello, a conferma di quanto stabilito dal GdP, attribuisce riserva allo Stato. La Corte di Cassazione con Sentenza 10207/13, confermando quanto stabilito in Appello, definitivamente statuisce riserva dello Stato. Recentemente il Tar Lazio con Sentenza 7784 del 21/7/2014 fa proprie le motivazioni statuite dalla citata Sentenza della S C, ribadendo quanto già stabilito con propria Sentenza 751/03. Esattamente quanto dissi 12 anni fa!! È in stesura la causa per il risarcimento del danno ai soggetti ritenuti coresponsabili. Ma quanta fatica!!

IRAP: vi sono elementi che mi fanno ritenere che lo sviluppo della materia sarà similare alla vicenda Onaosi, di cui qui un breve cenno: alcuni colleghi, fra cui il sottoscritto patrocinato dall’avv.Pennasilico, contestarono in giudizio la debenza; la Corte Costituz con Sentenza 190/2007 ne dichiarò la illegittimità; ricordo che Onaosi é stato dichiarato Ente inutile nel ’77, ma nonostante ciò continua a sopravvivere con 220 dipendenti, Presidente 70000 euro, 2 vice 50000 cad, 19 Consiglieri 12000 cad. Onaosi va eliminato (c’é gia’ Empam). E’ noto che il Tribunale di Milano ha condannato Onaosi a restituire ai ricorrenti gli importi versati. Ciò detto, l’Irap é l’imposta rapina che la Legge applica alle strutture aziendali. Il Professionista non é una azienda (se non ai fini antitrust). Il presupposto dell’imposizione é lo svolgimento di una attività autonomamente organizzata e produttrice di reddito. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha recentemente stabilito che l’ ammontare del reddito non é rilevante ai fini Irap e che le dotazioni del medico para subordinato non integrano la autonoma organizzazione ( Sent 11919/14 e 15020/14). Ancora la Cassazione con Sentenza 958/14:”…la capacita produttiva di un dipendente( magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del Professionista…..,ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”. Ed ancora con Sentenza 2967/14 la S C precisa:” Non sussiste una stabile organizzazione di supporto all’attività del contribuente, medico di base. In particolare l’utilizzazione di due studi costituisce soltanto uno strumento per il migliore ( e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma”. La Sentenza della Commissione tributaria di Brescia N°54/63/13 esclude che la presenza di una segretaria integri autonoma organizzazione. La materia é in divenire, in ragione di una gestione settoriale e poco organica fatta esclusivamente da alcuni Sindacati e, pare superfluo dirlo, in assenza dell’Ordine alla faccia della Sentenza del Consiglio di Stato:”…gli Ordini sono legittimati a intervenire in giudizio non già per tutelare l’interesse di un singolo ma l’interesse di categoria”. Personalmente ho gia attivato le procedure per contestare la debenza Irap e ripetizione d’ indebito, essendo evidente che non vi può essere disparità di trattamento fra professionisti che già pagano Irpef.

LEGGE ELETTORALE: il nostro é un sistema elettorale maggioritario plurinominale. Ciò significa che l’elettore può votare da uno a quindici fra gli iscritti all’albo medici e da uno a cinque fra gli iscritti all’albo odontoiatri, ritenuti meritevoli di affidamento. Parrebbe una buona norma, in realtà pessima. Attualmente le elezioni per il Consiglio dell’Ordine vedono la presentazione di liste contenenti una aggregazione di nomi; la costituzione di tali liste, di fatto, é predisposta da Sindacati ed é quindi evidente che il Sindacato più forte (sia percheé rappresentativo di un settore più corposo, sia per maggiore capacità economica) abbia buone possibilità di gestire l’Ordine; se poi, come spesso accade, vi é una convergenza di due Sindacati….. le minoranze, chiunque esse siano,non trovano alcuna rappresentanza. È dunque un sistema che va corretto o con la buona volontà o con l’intervento del Giudice.

FNOMCeO e DOPPIE ISCRIZIONI: la promisquità all’interno della Federazione fra medici e odontoiatri non é più sostenibile. Gli odontoiatri attendono un loro Ordine autonomo da troppo tempo (ricordo la Proposta Poggiolini del ’92). Né é più sopportabile che le alleanze tattiche interferiscano sulla rappresentatività medica in seno alla Federazione che risulta in tal modo viziata. Né ha più senso la incoerente doppia iscrizione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonchè delle ormai numerose Sentenze nazionali di merito e di legittimità . Ho sempre sostenuto che il legislatore non ha espressamente riservato l’esercizio delle attività di cura della bocca, denti ,mascelle, dei tessuti nonchè attività riabilitativa in capo al titolo professionale di odontoiatra, né, peraltro, ne ha escluso l’esercizio nell’ambito della normazione della professione di medico chirurgo (v. direttiva 93/16, D. Lg.vo 368/99 di recepimento, direttiva 2005/36 all. V 5.1.3), anzi lo ha lì previsto con la denominazione di odontostomatologia nell’ambito delle branche specialistiche pertinenti alla professione medica. . Ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit. La Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 29/11/2001 (causa C 202/99) precisa al punto 38: ”il diploma che si consegue mediante il secondo sistema di formazione (medico chirurgo) non è un diploma di dentista, ma un diploma in medicina abbinato ad un altro, che attesta una specializzazione in odontoiatria. Il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione del medico stomatologo. Il diploma di stomatologo e la specializzazione in questo campo, rientrano nelle direttive sui medici”. Le due formazioni sono, dunque, autonome e distinte così convalidando l’autorevole Parere espresso dal Comitato Consultivo Permanente in data 7 giugno 1989, che cosi si esprime: “le direttive concernenti i medici e i dentisti sono basate sul principio che si tratti di due professioni distinte” ed ancora “la laurea di stato di medico, che sanziona gli studi di medicina, non costituisce una laurea in odontologia, anche se comprende il trattamento delle malattie dei denti, della bocca e delle mascelle”. Peraltro l’autonomia e la distinzione fra le due professioni viene raccomandata anche al considerando 22 della direttiva 2005/36. L’ autentica interpretazione del principio sancito dalla Corte viene ribadito nella Sentenza 4466/05 della Cassazione in riferimento alla posizione giuridica di un medico specializzato in chirurgia maxillo facciale, al quale l’Ordine di appartenenza ( OMCeO Milano) aveva negato l’iscrizione all’albo degli odontoiatri. La Suprema Corte così si pronuncia: “l’autonomia tra l’odontoiatria e la chirurgia maxillo facciale, che si manifesta nella diversità dei titoli che si conseguono, sulla base dell’ordinamento vigente, a seguito dei relativi studi e corsi, pur potendo alcuni di essi avere contenuto comune, comporta che sia infondato il presupposto su cui detta censura si fonda e cioè sulla perfetta interfungibilità, se entrambi quinquennali tra un corso universitario di odontoiatria e quello di chirurgia maxillo facciale. Se ciò fosse vero dovrebbe ritenersi vera anche la reciproca: cioè che l’odontoiatra possa effettuare interventi di chirurgia maxillo facciale. Invece la comunanza di comuni basi propedeutiche non toglie l’autonomia esistente tra le due professionalità”. D’altro canto l’autonomia l’indipendenza e l’interdisciplinarietà fra le due professioni é sancita da numerose Sentenze, tutte passate in giudicato, in molte delle quali ho avuto modo di intervenire personalmente o con relazioni; ricordo le Sentenze dei Tribunali di Avezzano, Cesena, Savona, Venezia, Brescia (TAR e Trib Ordinario) e recentemente Torino con Sentenza 11/03/13 e Milano con Sent 4699/014 ove il Tribunale cosi si pronuncia:”In sostanza un medico chirurgo può certamente esercitare l’attività di cura dei denti e della bocca quale odontostomatologo, essendo ricompresa in tale attività ben più di ciò a cui é abilitato un odontoiatra. E questo a prescindere dalla formalizzazione della iscrizione al registro degli odontoiatri e dal possesso dei requisiti necessari alla formalizzazione di tale iscrizione”. Quanto sostengo da 30 anni!!! La tesi secondo cui le scuole di specializzazione medica in odontostomatologia siano state chiuse così certificando una estinzione del medico specialista a tutto vantaggio del laureato in odontoiatria, oltre che pericolosa per la collettività, è facilmente smentibile. Il Consiglio di Stato con Sentenza 1478/97 fa proprio quanto sostenuto dall’avvocatura di Stato: “la temporanea disattivazione è atto prodromico alla definizione di un nuovo ordinamento didattico della specializzazione in odontostomatologia che consenta di formare medici specialisti abilitati all’esercizio di attività professionale identica a quella dei medici specialisti negli altri Stati membri”. Il Consiglio Universitario nazionale (CUN) esprime in data 13 giugno 1996 parere favorevole al nuovo ordinamento. Il TAR Lazio, da me ed altri adito, con Sentenza 2362 del 16/01/06 condanna il Ministero ad adempiere all’atto di diffida alla riattivazione delle scuole di specializzazione, dando temine di 70 giorni. Il precetto é rimasto inevaso in ragione proprio delle pressioni corporativo lobbistiche finalizzate alla limitazione della concorrenza a tutto danno della professione medica. La riattivazione delle Scuole dovrebbe avvenire con le modalità da me predisposte, fatte proprie da molti Parlamentari e presentate nelle passate Legislature in Proposte a firma Paroli, Delbono, Ercole, tutto il gruppo senatoriale della Margherita etc. Le Sedi dovrebbero trovare allocazione paritaria con i corsi di laurea in Odontoiatria, riconvertendone alcune in Scuole di specializzazione mediche in Odontostomatologia.

ENPAM: È noto il rinvio a giudizio a carico di alcuni Consiglieri fra cui Parodi, Dallocchio etc. per truffa aggravata in ragione di investimenti su titoli ”spazzatura” per 3 miliardi di euro (pari al 70/100 del patrimonio mobiliare), per un danno agli iscritti ritenuto di 250 milioni di euro. La vicenda trae origine da un esposto a firma Sciacchitano, estromesso dal Consiglio, di cui facevano (e ancora fanno parte) Oliveti, Malagnino etc., per aver leso l’ immagine dell’Ente avendo denunciato il malaffare. Ciò dopo aver inviato più richieste di chiarimenti a Oliveti e Malagnino in relazione al bilancio, rimaste inevase. La vicenda coinvolge anche altri soggetti per i quali é stato disposto l’arresto. Enpam si é costituita parte civile per il risarcimento dei danni. Non si sa se piangere o ridere!!!! Non ho letto alcuna posizione da parte dei nostri Consiglieri, che, evidentemente,ritenendo la questione spinosa preferiscono nasconderla. Né risulta un intervento in giudizio a tutela dei nostri interessi. Mi tutelerò per conto mio.

Molte altre sarebbero le tematiche da affrontare: la pubblicità sanitaria ad esempio, materia mai compresa dai nostri Consiglieri, tanto che la Corte di Cassazione con Sent. 11816/12, condannando Omceo BS, ha ricordato che la gestione della tematica é viziata da ”insopprimibile insofferenza” sic !!! Io pochi mesi prima l’avevo definita ossessione; ma anche i contenziosi professionista/paziente, la qualità delle operazioni peritali di parte e d’Ufficio tali da potersi legittimamente chiedere se siano caratterizzate da disinteresse o interesse e dunque di rilievo deontologico a fronte di quantificazioni insensate, le Università, ma lo spazio é finito … Votare é un diritto che consente di poter dire all’affidato ”sei un incapace” o, viceversa, vedere tutelati i propri interessi. In mancanza nessuna lagnanza . Chiunque fosse interessato a interloquire sui temi trattati e affrontati o su altre tematiche puo contattarmi all’indirizzo mail o telefonico: emilioarchetti@hotmail.com/ cell 3475933563

dott. Emilio Archetti

Propongo di votare per:

ALBO MEDICI

ARCHETTI EMILIO 

 

ALBO ODONTOIATRI

ARCHETTI EMILIO

BELOTTI ENRICO

PIRLO GIORGIO

FERRARI PARABITA SAVERIO

PIZZAMIGLIO GIOVANNA

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1 pensiero su “Programma elettorale Lista Archetti – Brescia

  1. al collega Archetti vanno riconosciute diverse qualità, non ultima il coraggio dimostrato in più occasioni. Ma quello che più ci può insegnare è che le questioni vanno affrontate con lo stesso rigore scientifico che, presumo, usiamo nella nostra pratica quotidiana. Ci dicono che una legge ci riguarda? Bene, si va a leggere e si guarda se è vero e quanto è vero. E se non è vero ci si rifiuta di applicarla semplicemente perchè non ci riguarda. Certo, è più faticoso che seguire le istruzioni dei soloni di turno, ma siamo sicuri che essi fanno davvero i nostri interessi? Non credo sia il caso di continuare a crederci, ENPAM compreso.

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