Il Lazio affossa le autorizzazioni!

IMG_4228Preziose mani sottratte alla zappa si diceva di chirurghi dalle mani maldestre. Il dentista inadatto alla professione non è solo colui il quale non riesce a modellare bene un dente, ma anche quello che non sa rapportarsi con la normativa e la burocrazia e si adegua a qualunque disposizione scaricando quindi sui pazienti la stupidità dei legislatori e la propria incompetenza.

Il dott.Emilio Archetti non è di questa categoria, al contrario è un collega estremamente attento alla giurisprudenza e ci segnala la deliberazione 447 del 9 Settembre u.s. della Regione Lazio, con la quale viene ripresa in mano in modo ampio la normativa sull’autorizzazione sanitaria, quasi esponendo un trattato sull’esercizio della professione medica in Italia.

Finalmente, verrebbe da dire, i legislatori regionali hanno fatto 2+2. Sarebbe a dire:

  1. “Lo studio (singolo) non ha rilevanza giuridica autonoma … è unicamente necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art.2229 Codice Civile) … non è un locale ‘tecnicamente’ aperto al pubblico”
  2. “Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio singolo”
  3. “L’ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i operante/i”
  4. “nulla esclude che il professionista possa avvalersi, per l’esecuzione dell’incarico assunto, di ‘ausiliari e sostituti’ ” (senza che con ciò venga meno la caratteristica di studio singolo).
  5. “Gli studi singoli o associati non sono assoggettati al regime dell’autorizzazione all’esercizio” a meno che
    1. “che non vengano erogate prestazioni diagnostiche … di chirurgia ambulatoriale e di recupero e riabilitazione funzionale”
    2. “che le sotto indicate apparecchiature elettromedicali … vengano utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’attività complementere a quella specialistica e senza refertazione per terzi …:
      1. apparecchiature radiologiche e con sorgenti radioattive;
      2. laser …
    3. “che vengano erogate prestazioni considerate a minore invasività”
  6. Allegato 1, prestazioni odontoiatriche considerate a minore invasività:
    1. Conservativa
    2. Endodonzia
    3. Gnatologia
    4. Igiene e Profilassi del cavo orale
    5. Implantologia esclusi gli impianti zigomatici
    6. interventi che non comportano il grande rialzo del seno mascellare
    7. interventi che comportano asportazione di neoformazioni dei tessuti duri e molli dei mascellari di natura non neoplastica
    8. Interventi sul mascellare inferiore che non prevedano la trasposizione del nervo alveolare inferiore
    9. Odontoiatria infantile

Con questa deliberazione sembra che la vicenda dell’autorizzazione degli studi dentistici conseguente allo sfortunato passaggio dell’on.Bindi al Ministero della Salute si possa finalmente avviare a conclusione. Certo, qualche particolare resta da limare. Ad esempio è un po’ strano il lungo elenco di documenti da allegare alla comunicazione di apertura, tra i quali ad esempio c’è il Documento di Valutazione dei Rischi (ma, fatemi capire: un dentista apre uno studio, lo comunica alle autorità, dopo cerca i dipendenti. Quindi quando apre non ha dipendenti e non è tenuto a compilare il DVR. Ma allora, quando assume dipendenti deve trasmettere il DVR ad integrazione della domanda iniziale? E se poi cambia una attrezzatura e deve modificare il DVR, deve comunicare anche questo cambio? E quanto tempo ha per comunicare il nuovo DVR? E se c’è un controllo che constata che il DVR in studio è più recente del DVR in possesso del comune, cosa succede? mah, legislatori distratti…)

Nell’insieme però è un grande traguardo. Adesso ci aspettiamo che le altre regioni capiscano la lezione. Speriamo.

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