730 precompilato

730 precompilatoL’estate 2015 è finita con un nuovo tormentone: l’obbligo per i dentisti di trasmettere le spese sostenute dai propri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

La cosa è fumosa sotto vari aspetti:

Anzitutto non è chiara la sanzione. Si tratta di una norma tributaria? Quale nello specifico? Con quale sanzione? *

Poi il paziente può opporsi (verbalmente) alla trasmissione di tali dati (decreto 31 luglio 2015 tessera sanitaria, art.3). Il dentista deve registrare tale opposizione. Sembra proprio una farsa: come faccio a dimostrare che il paziente si è o non si è opposto? E poi perchè dovrebbe opporsi?

Su questa ultima domanda si apre una discussione potenzialmente infinita. In teoria non dovrebbero esserci margini per una opposizione in base alla normativa sulla privacy, in quanto le fatture/ricevute non dovrebbero riportare dati sensibili. Le ricevute infatti dovrebbero riportare solo l’oggetto della prestazione (ciclo di cure odontoiatriche) e non la patologia specifica (devitalizzazione, estrazione, ortodonzia, etc.). Tuttavia il decreto precisa che il soggetto a carico può opporsi al fatto che i genitori o il coniuge vengano a conoscenza delle spese effettuate. La cosa onestamente non è chiara: possiamo ipotizzare qualunque scenario in base al quale chicchessia può non avere interesse a rendere note le proprie spese a chicchessia, ma le ricevute fiscali sono atti pubblici, hanno una rilevanza pubblica e in teoria dovrebbero essere a disposizione di chiunque possa o voglia verificarne la correttezza. In ogni caso se chiunque può verbalmente opporsi, sarà ben difficile scansare futuri contenziosi.

Perchè il soggetto che ha interesse alla comunicazione di questi dati al STS è il paziente, il quale si trova il 730 precompilato e non deve fare la fatica di fornire egli stesso la documentazione. Perciò si prospetta un conflitto di interessi doppio e ambiguo: da un lato il paziente è in conflitto con il curante che deve assumere l’obbligo oneroso di trasmettere i dati, dall’altro il paziente è in conflitto con il medesimo perchè potrebbe non desiderare tale trasmissione.

Sindacati e Ordini sono sul piede di guerra per tale prossima incombenza in nome di due elementi: da un lato si paventa una violazione della privacy, dall’altro i costi che tale obbligo scarica sui dentisti.

Per il primo aspetto abbiamo già chiarito che non dovrebbe neppure porsi: le ricevute sono documenti pubblici, attestano una transazione economica e non dovrebbero contenere elementi sensibili.

Per il secondo probabilmente il problema non nasce tanto dalla trasmissione dei dati in sè, ma dalla nota tendenza italiana a risentire sempre del peso delle relative lobby. È evidente che ci sono lobby informatiche che hanno intravisto in questa trasmissione l’opportunità di nuovi guadagni. Nonostante alcuni elementi facciano intuire che la cosa non è passata indolore: l’adozione di standards internazionali ( vedi qui ) infatti dovrebbe servire proprio per rendere superfluo l’utilizzo di software specifico. Ma la preoccupazione della trasmissione sicura dei dati impone una serie di precauzioni per cui il singolo non è in grado di adempiere l’obbligo in modo autonomo.

A nostro parere le associazioni di categoria non dovrebbero opporsi acriticamente a tale nuovo obbligo, ma:

1 opporsi a situazioni ambigue che possono aprire contenziosi inevitabili: la trasmissione o si fa o non si fa e se qualcuno si oppone deve opporsi in forma certa e scritta e non verbale. Ma la cosa migliore sarebbe che chi si oppone alla divulgazione si rivolga all’amministrazione pubblica e non a noi. Noi emettiamo ricevute che hanno un valore ufficiale, che senso ha che lo nascondiamo?

2 opporsi a inutili complicazioni chieste da lobby interessate a lucrare sulle nostre tasche. Se l’amministrazione pubblica desidera la nostra collaborazione per semplificare il sistema fiscale, tale collaborazione non può dipendere da terzi lucranti. La trasmissione dei dati deve essere come a noi torna più comodo, con un file excell, con un txt, con le fotocopie del nostro registro onorari, insomma come noi riteniamo più opportuno. Noi facciamo già un favore al sistema a trasmettere i dati a spese nostre, che ci pensino loro a inserirli come preferiscono verificando che non ci siano stati furti o manomissioni durante il percorso.

IN CONCLUSIONE: Ma, a spanne, il dentista del territorio come deve comportarsi?

Calma e sangue freddo. L’obbligo è talmente fumoso e complesso che al momento è inapplicabile. Difficilmente chi non comunica nulla nel 2016 subirà alcuna sanzione. Stiamo alla finestra e aspettiamo.

 

* Il DL 158/2015 stabilisce una sanzione massima di 50,000 euro:

Art. 23 
 
 
             Violazioni degli obblighi di comunicazione 
                    al Sistema tessera sanitaria 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso  di  omessa,
tardiva o errata trasmissione dei dati di cui  ai  commi  3  e  4  si
applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000.  Nei  casi  di  errata
comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la  trasmissione
dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione  stessa.  Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con  un  massimo
di euro 20.000.».

 

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield