ECM e obbligo formativo

ECM e Obbligo Formativo: cosa devono sapere i libero-professionisti

ecm

Se recentemente hai partecipato ad una assemblea dell’Ordine sull’obbligo di formazione permanente e sul sistema ECM e ne sei uscito con le idee confuse più di quanto ci entrasti qui di seguito trovi quattro righe con tutto ciò che serve sapere ai liberi professionisti.

La formazione continua, cioè l’aggiornamento delle proprie conoscenze una volta finita l’università, è obbligatoria?

Si.

  • Per buon senso

  • Perché previsto dal Codice Deontologico

  • Perché la concorrenza è feroce e chi non si aggiorna resta a piedi

  • Perché previsto dall’articolo 16 bis del 229/99 (modifica del 502/92)1. Questo articolo sarebbe spunto per innumerevoli comiche se gli italiani non avessero perso il senso dell’umorismo. Infatti dopo aver definito cos’è la formazione permanente, il legislatore precisa che “La formazione continua consiste in attività … organizzat(e) da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto”. Quindi la lettura di una rivista scientifica o la pubblicazione di una importante ricerca NON sono attività rilevanti ai fini della formazione permanente!

  • Perché previsto dal Nuovo Sistema di Formazione Continua in Medicina approvato con l’Accordo tra Governo e Regioni del 05/11/2009 ai sensi dell’art.2 comma 357 della legge 244 24/12/2007 (finanziaria 2008)2. Nel Nuovo Sistema si prevede infatti che anche i Liberi Professionisti siano tenuti agli ECM, ma:

    • prevede l’individuazione di agevolazioni dei costi supportati (che vuol dire?)

    • prevede che il debito complessivo di crediti vada diversamente individuato

    • prevede che gli obiettivi formativi vadano rivisti

  • è prevista dall’articolo 3 comma 5b del DL 138 del 13/08/20113

  • è prevista dall’art.7 del DPR 137/2012, comma 1. Il comma 7 dello stesso articolo però precisa che “Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM)”!

L’acquisizione di un qualsivoglia punteggio ECM è sanzionata?

NO4. Da più parti si auspica l’introduzione di incentivi. Al momento non ci sono neppure questi.

Chi controllerà l’acquisizione del punteggio ECM? Gli Ordini5

L’acquisizione di crediti ECM prima o poi diventerà obbligatoria?

Forse sì: ci sono tanti che hanno la sindrome della poltrona vuota e che sperano di trovare altre fonti di guadagno. La formazione è un business, ci sono fondi europei, sindacali, regionali, etc.

Forse no: siamo alla frutta, il sistema sta raschiando il fondo, di soldi facili non ce ne sono più. È evidente che se i nostri dirigenti non rinsaviranno spontaneamente, la crisi economica peggiorerà e li farà rinsavire obtorto collo.

Rischi: il rischio principale è che gli Ordini, per spirito di autoconservazione, si autoincarichino del controllo del punteggio ECM. Per lo Stato acquisirebbero un merito che ne potrebbe giustificare la sopravvivenza: potranno sopravvivere un po’ di più servendo le logiche del potere. È possibile.

In sintesi oggi: aggiornarsi fa bene. Raccogliere punti ECM al momento non serve.

In futuro: la bozza di art.19 attualmente in discussione è la seguente:

Art. 19

Aggiornamento e formazione professionale permanente

La formazione caratterizza tutta la vita professionale del medico mediante un processo di educazione continua volta all’aggiornamento delle conoscenze e competenze professionali, all’etica e deontologia, alla relazionalità, alla complessità organizzativa e gestionale, all’interazione multiprofessionale, alla responsabilità, alla leadership, alla sicurezza e qualità delle prestazioni, allo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambito sanitario.

A tale scopo, nel contesto del sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), il medico assolve ai crediti formativi secondo le modalità e le caratteristiche da questo previste.

I crediti formativi acquisiti dai professionisti sono certificati dall’Ordine professionale.

All’Ordine professionale è altresì demandato il compito di verificare l’osservanza degli obblighi formativi da parte dei professionisti.

Dalla lettura della bozza dell’art.19 emergono alcune considerazioni:

  1. l’obbligo deontologico è formativo, non formale. Su questo si apriranno certamente dei conflitti, in quanto il Codice di auto-regolamentazione della professione medica è un Codice Etico, non è un regolamento. Perciò è difficile considerare assolto o non assolto l’obbligo formativo con l’acquisizione o la non acquisizione di un qualunque numero di crediti. Anzi non è difficile da ipotizzare che una malpratica accertata sia considerata più grave in caso di pieno assolvimento degli obblighi ECM: se un medico ha tutto il punteggio previsto e nonostante questo sbaglia, viene da pensare che non sia una semplice colpa ma un dolo!

  2. La formazione è un dovere deontologico, non la comunicazione all’Ordine delle forme e dei modi di essa. Ne consegue che l’archivio tenuto dagli Ordini aprirà un contenzioso infinito con gli iscritti che argomenteranno circa i crediti riconosciuti, dimenticati, autentici, smarriti, eccetera.

  3. Il valore dei crediti ECM per i libero professionisti è soggetto a tali e tante proposte di revisione, che probabilmente ciascun ordine provinciale si farà una legge propria. Per cui non sarà difficile prevedere una migrazione degli iscritti da ordini più avari ad altri più accondiscendenti.

  4. La verifica degli obblighi formativi da parte degli ordini, se dovrà essere reale, assorbirà tutte le risorse degli ordini e non saranno sufficienti. Ma anche quando un iscritto verrà trovato in difetto, l’apertura di un procedimento disciplinare non potrà essere automatica. In quanto l’ordine dovrà dimostrare che non si tratta di un provvedimento discrezionale, magari dovuto ad antipatie personali, ma che tutti i medici nelle stesse condizioni sono stati convocati.

  5. I crediti ECM giungono agli ordini seguendo percorsi accidentati dalla necessità di rispettare le norme sulla privacy. Non sarà perciò facile per chicchessia sapere il punteggio ECM di un qualunque medico e al momento nessuna previsione di legge chiarisce a chi, quando e come l’ordine potrà certificare l’avvenuta formazione.

1 Decreto Legislativo 229/199 Art. 16-bis (Formazione continua). Modifica del D.L.vo 502/92.

1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale e’ l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilita’ cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e’ sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter.

2 Legge 244 24/12/2007 (Finanziaria 2008) art.2 comma 357

Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) e` disciplinato secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1º agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1º agosto 2007, e` costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

3 DL 138 del 13/08/2011, convertito con Legge 148 del 14/09/2011 art.3 Comma 5b) “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;

4Riordino del Sistema di Formazione Continua approvato con l’Accordo Governo-Regioni del 1/08/2007, Obiettivi Formativi, Incentivi e Sanzioni

5 Riordino del Sistema di Formazione Continua approvato con l’Accordo Governo-Regioni del 1/08/2007, Obiettivi Formativi “… per i libero-professionisti, la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini”

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1 pensiero su “ECM e obbligo formativo

  1. E’ tutto molto ovvio, se non ci si aggiorna si rischia di diventare “out” (professionalmente parlando), se poi si può unire l’utile al dilettevole, ovvero aggiornarsi e raccogliere punti, magari con corsi FAD che oramai sono abbinati a quasi tutte le riviste specifiche del settore, tanto meglio. Obbligare però la gente a raccogliere tot punti è immorale. Esempio se uno fa solo endodonzia conservativa come fara à raccogliere 50 punti all’anno per 40 anni di professione? Impossibile!

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