La sostanza della privacy

nasoIl DL n.5 del 03/02/2012 ha abolito la compilazione/aggiornamento del Documento di protezione dei Dati Sensibili (DPS-Privacy).

Un obbligo in meno di cui non si lamenta nessuno, ovvio.

Il punto è che sulla materia è stata fatta molta confusione, la quale ha mascherato le cose serie spostando l’attenzione sulle banalità.

In particolare ci sono molti colleghi che continuano a far firmare i moduli per la privacy, obbligo a cui la stragrande maggioranza di noi non è tenuta.

Un caso concreto forse ci può aiutare a capire a cosa siamo tenuti davvero: Il dott.Danilo Muzina è un chirurgo plastico (potete trovarlo a questo sito web: http://www.muzina.it ) il quale raccoglie il consenso informato dei suoi pazienti ( http://www.muzina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 ) probabilmente anche il consenso al trattamento dei dati sensibili (privacy) e quant’altro la legge prescrive. Probabilmente è anche un collega molto bravo e orgoglioso del proprio lavoro, tanto che pubblica sul proprio sito web le foto degli interventi che esegue: prima e dopo.

Ora: il veneziano C.U. si accorge che sul sito del collega ci sono anche le sue foto (prima e dopo l’intervento di rinoplastica) e si rivolge all’avvocato Alfredo Piscicelli il quale ottiene la condanna del collega al pagamento del danno patrimoniale e non (?).

Morale: i dati sensibili del paziente sono del paziente e qualunque utilizzo degli stessi deve essere giustificato. L’utilizzo per adempiere il contratto con il paziente o per obblighi di legge, non richiede alcuna autorizzazione (non serve a nulla far firmare i moduli sulla privacy). L’utilizzo per altre finalità (come nel caso specifico la pubblicità dell’attività del dott.Muzina) richiede invece l’autorizzazione da parte del paziente.

A latere conviene riflettere su alcune considerazioni del giudice, il quale ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione nel caso che la pubblicazione abbia scopi “scientifici, didattici o culturali”. Nel nostro settore questo avviene quando presentiamo casi a qualche congresso nella quale occasione molti colleghi si ingegnano per impedire il riconoscimento del paziente. Per il giudice in quella eventualità invece l’anonimizzazione dei dati sensibili non sarebbe necessaria. Tuttavia non è detto che la questione sia così pacifica, per cui forse sarebbe meglio comunque chiedere l’autorizzazione del paziente o in alternativa impedirne il riconoscimento.

In definitiva se si pubblicizzano i dati sensibili del paziente in un contesto scientifico senza il consenso al trattamento, forse si può invocare l’interesse pubblico prevalente come il giudice del caso sostiene, ma se si pubblicizzano per fini diversi, come può essere la promozione commerciale della propria attività, tale esimente non può essere invocata. Perché l’importante non è compilare o non compilare il DPS, far firmare la liberatoria per la privacy o altre amenità. L’importante è capire la logica della normativa per la protezione dei dati sensibili e non fare come quell’infermiere dell’ASL che nell’affollata sala d’attesa chiamava i pazienti con il numero della prenotazione ma a metà mattina ordinava, dall’altoparlante:

 

le donne in menopausa si accomodino tutte sulle sedie di sinistra, grazie!

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