La sicurezza delle cure

La pubblicazione della legge 24/2017 (clicca qui per scaricare) (DDL Gelli) è stata valutata in modo positivo da quasi tutti.

federico-gelliLo scopo di tale legge è tutelare il paziente e garantire la sicurezza delle cure. Ci sono particolari su cui certamente riflettere (come la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei colleghi che lavorano presso strutture dentali) ma la domanda centrale è: ammesso (e non concesso) che lo scopo principale sia davvero tutelare la salute del paziente, quale dovrebbe essere lo strumento di tale tutela?
Troviamo la risposta all’art.5, comma 1:

Gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle
prestazioni  sanitarie  con   finalità   preventive,   diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  medicina  legale,  si
attengono,  salve   le   specificità   del   caso   concreto,   alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco  istituito  e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e da aggiornare con cadenza  biennale.  In  mancanza  delle  suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si  attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ecco la bacchetta magica: le linee guida. Se non muoiono ritornano.

Da anni se ne parla, girano come fantasmi, scompaiono e riemergono senza che nessuno esattamente sappia che farsene o come sbarazzarsene.

I favorevoli ribadiscono che una linea guida non è una ricetta o una imposizione ma un suggerimento, una indicazione, una prospettiva. Gli altri si domandano che valore ha un suggerimento se è solo un suggerimento.

Questo è il cuore del DDL sulla sicurezza delle cure, ed è un cuore fermo da tempo perché da questo dilemma non si esce: o le linee guida sono suggerimenti da ponderare facendo salve le specificità del caso concreto, o sono norme da cui non discostarsi se non per giustificato motivo.

Nulla di nuovo perciò sotto il sole.

Ma prosegue quel lavoro di umiliazione della cultura e della professione di cui tutti soffriamo le conseguenze.

Perché la cultura è quello strumento che mette in comunicazione soggetti diversi con strumenti simili di interpretazione della realtà, i quali consentono a loro di trovarsi (spesso) d’accordo. O perlomeno di accettare e comprendere le rispettive divergenze.

Mentre la professione dovrebbe essere il patrimonio comune di un insieme di soggetti i quali a partire da una cultura e una prassi comune, arrivano alla condivisione di quella interpretazione del mondo su cui poggia la cultura di cui sono portatori.

Per dire: fino alla rivoluzione francese prima di laurearsi in medicina era necessaria la laurea in filosofia e la possibilità di esercitare dipendeva dall’iscrizione alla corporazione (dei medici fisici, dei cerusici, dei barbieri [infermieri professionali, non tagliacapelli]).

La nostra società è segnata dal primato del risultato (è indifferente la diagnosi, quel che conta è la guarigione, così come è indifferente il soggetto agente, potrebbe benissimo essere un computer). Ovviamente non si deve rifiutare questo punto di vista. È evidente che la guarigione, la salute o il ripristino della salute sono il primo obiettivo di ogni operatore sanitario e della società nel suo complesso. Nella misura in cui tali obiettivi sono perseguibili con facilità, ci sono poche scuse.

Il problema si pone nel caso concreto, appunto. Il quale caso concreto è ogni singolo caso. Il caso statistico non esiste. E se il caso concreto è banale, ci deve essere un dolo. Se non c’è dolo, si deve ammettere che tanto banale non è. O perlomeno che è banale solo per gli avvocati di controparte.

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