Rischio Biologico

art_8502Vale la pena soffermarsi sul rischio biologico negli studi odontoiatrici, nel quadro della prevenzione degli infortuni come delineato dal D.Lgs.81/2008.

Tale quadro non può essere compreso se non si comprende il clima che ha portato all’approvazione del D.Lgs.81/2008: il 6 dicembre del 2007 sulla linea 5 dell’acciaieria Thyssenkrupp di Torino morirono bruciati otto lavoratori. In riferimento a quell’incidente il ministro del lavoro Maurizio Sacconi dichiarò: ”La tragedia di Torino impone soprattutto una più diffusa ed efficace azione preventiva perché anche la sentenza più rigorosa non può compensare la perdita di vite umane e il grande dolore che ha prodotto. La via maestra rimane la collaborazione bilaterale paritetica tra aziende e organizzazioni dei lavoratori accompagnata da una idonea attività di vigilanza.”

L’episodio di Torino è un evento grave e stona la banalità e superficialità con cui molti trattano la normativa sul lavoro riducendola spesso ad una occasione di lucrare compilando carte.

Ricordiamoci quell’episodio e inquadriamo in quella prospettiva le azioni di prevenzione che dobbiamo attuare: lo scopo della nostra attività è la prevenzione di malattie e infortuni e la tutela della salute sui luoghi di lavoro. La burocrazia deve essere un aiuto e non un ostacolo o una scusa a questi obiettivi.

La valutazione del rischio biologico è un dovere del datore di lavoro (DL) e rientra nei suoi compiti inderogabili (art.17 comma 1 D.Lgs.81/2008). Questa valutazione dal punto di vista pratico riveste particolare importanza in alcune condizioni, ad esempio nel caso di lavoratrici in gravidanza. Infatti se nel luogo di lavoro è presente un rischio biologico, la lavoratrice deve obbligatoriamente essere esonerata dal lavoro, a meno che non possa essere adibita a mansioni nelle quali non esiste alcun rischio.

Pregiudizi diffusi vorrebbero che gli studi dentistici fossero considerati ambienti a “rischio” dal punto di vista biologico a priori, contraddicendo di fatto lo spirito del D.Lgs.81/2008. Lo scopo della valutazione dei rischi (VR) non è quello di compilare un documento da infilare in una cartella in attesa della verifica dell’ASL, ma di VALUTARE i rischi e di attuare le opportune misure per azzerarli o perlomeno diminuirli.

Ora: il rischio Zero Assoluto non esiste, perciò ci si dovrà accontentare di un livello di rischio per il quale sia ragionevole ritenere che l’astensione del dipendente dal lavoro non comporti una diminuzione dello stesso. Il confronto immediato è l’ambiente domestico: è ragionevole pensare che una gravidanza sia più sicura a domicilio che in uno studio dentistico? Questa valutazione è un onere non delegabile del DL.

Ma la VR oltre ad essere non delegabile è anche non contestabile. La legge dispone che la VR venga effettuata dal DL e nessuno a priori può dire se questa VR sia giusta o sbagliata.

Certo, a posteriori se avviene un evento avverso (un lavoratore prende l’epatite B o l’AIDS o …) il DL deve giustificare tale evento basandosi sulla propria VR. Questa giustificazione sarà particolarmente spinosa in caso di lavoratrice gravida.

Questo è ciò che prevede la legge. Un atteggiamento erroneamente prudente (suggerito da alcuni consulenti) consiste nel dichiarare a priori (appunto) l’esistenza di un rischio biologico e prevede di conseguenza l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice non appena si accorge di essere gravida. Ma si tratta di un atteggiamento erroneamente prudente, perchè nel caso che l’evento si sia realmente verificato (magari quando la dipendente non sapeva ancora di essere gravida ma già lo era) si dovrà spiegare come mai sapendo dell’esistenza di tale rischio non si siano prese le necessarie misure per evitarlo. Che le misure non siano state prese lo dimostra il verificarsi stesso dell’evento e non sarà facile per il DL dimostrare in base ad ordini di servizio, monitoraggi, controlli, etc., di aver fatto quanto possibile.

La carta redatta e conservata a norma di legge non serve a scaricare le responsabilità perchè lo scopo del D.Lgs.81/2008 non è, appunto, quello di scaricare le responsabilità ma di identificare i responsabili.

Ma allora, nello spirito della legge, qual è il comportamento più corretto?

1) valutare DAVVERO il rischio biologico ed eliminarlo. Non è difficile. Gli odontoiatri non lavorano con agenti biologici, il contatto può solo essere accidentale. Deve essere eliminato l’accidente di entrare in contatto con liquidi biologici. Punto. È un obiettivo facile, a portata di mano di chiunque lo voglia perseguire, senza grosse difficoltà.

2) DOCUMENTARE il perseguimento, il raggiungimento e il mantenimento dell’obiettivo di evitare contatti con agenti biologici. Questa attività di documentazione è più facile di quel che si creda ed è prevista dalla stessa normativa: la normativa prevede che gli studi sotto i 15 dipendenti provvedano alla formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente. Tale obbligo può essere adeguatamente soddisfatto mediante la convocazione di una riunione annuale ad esempio in occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (43° settimana del calendario) e la raccolta in tale occasione delle segnalazioni di “quasi incidente”.

Cos’è un “quasi incidente”? Un infortunio è un incidente che provoca un danno e va segnalato all’INAIL, anche quando comporta una astensione dal lavoro di un solo giorno. Un quasi incidente è un evento che avrebbe potuto provocare un danno se per coincidenza o per caso o per abilità non fosse stato evitato.

Uno studio che documenta lo svolgimento di questa riunione annuale per diversi anni di seguito, nella quale ovviamente viene eletto anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o non viene eletto, è lo stesso, ma le elezio ni si fanno) e vengono comunicate tutte le novità in merito alle attrezzature e procedure e materiali, e nella quale i dipendenti segnalano che non si è verificato nessun “quasi incidente”, nella malaugurata ipotesi che un giorno dovesse verificarsi un incidente o un danno qualunque, potrà senza alcuna fatica dimostrare di aver fatto tutto ciò che era possibile fare.

In allegato un esempio di segnalazione di un “quasi incidente”.

NB: prendi nota che la segnalazione di un “quasi incidente” è un obbligo del lavoratore. Vedi art.20 comma 2e D.Lgs.81/2008

PS: la morte della bambina di 9 anni, Sofia, che ha contratto la malaria all’ospedale di Trento contagiata da due bambine rientrate dal Burkina Fasu, dovrebbe farci capire cos’è il rischio biologico. L’oggetto del lavoro, la materia, il campo specifico dell’azione di un ospedale sono (anche) agenti biologici, infettivi. Noi dentisti no, noi non lavoriamo con agenti infettivi (al momento almeno si ritiene che le malattie odontoiatriche non siano trasmissibili, o perlomeno non sono trasmissibili con il modello classico delle infezioni). Non è difficile da capire.

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