Pubblicità di Prestazioni Gratuite

Bona1Il Codice Deontologico contiene una serie di norme.

Chi non le osserva rischia un procedimento disciplinare.

Alcune norme sono chiare, altre meno.

Ma l’articolo 54 è molto chiaro: le prestazioni gratuite effettuate a scopo di accaparramento di clientela sono vietate. Perciò la pubblicità di prestazioni gratuite è vietata.

Non è chiaro perciò per quale ragione ci siano soggetti che continuano imperterriti a fare pubblicità di prestazioni gratuite. Evidentemente l’Ordine non sta facendo il proprio lavoro. Ma se non lo fa, chi rispetta il Codice per una sua motivazione intrinseca e non per paura delle sanzioni, si trova svantaggiato.

È ora quindi che chi rispetta il codice chieda all’ordine adeguato risarcimento.

 

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