Nel 1989 il dott.Pietro Oscar Carli vinse al tribunale ordinario di Venezia una causa contro il comune che pretendeva l’autorizzazione all’esercizio odontoiatrico del suo studio dentistico.
Le motivazioni del giudice sostanzialmente furono che lo studio odontoiatrico non rientra nelle previsioni dell’art.193 del TULSS anche quando abbia una interna organizzazione di mezzi e persone, purchè questa interna organizzazione sia semplicemente ordinata all’esercizio del professionista e non costituisca invece una organizzazione autonoma con una autonoma soggettività giuridica. Il possesso di apparecchi radiologici e la presenza di dipendenti non provano l’autonoma organizzazione ma sono semplicemente requisiti per un esercizio decoroso della professione. Continua a leggere










